Le leggi: Diagnosi del rendimento energetico (DPE)

Finalità :

La diagnosi delle prestazioni energetiche effettuata da professionisti permette di individuare i consumi energetici previsti per le abitazioni e gli edifici messi in vendita o in affitto.

Lettura della diagnosi :

La lettura della diagnosi del rendimento energetico è facilitata da una stima in euro e dall'uso della seguente doppia etichetta :

  • un'etichetta per conoscere il consumo energetico (come per gli elettrodomestici e ora anche per le auto nuove).
  • un'etichetta per conoscere l'impatto di questi consumi sull'effetto serra.

Procedura e mezzi :

Questa stima del consumo energetico si basa su una diagnosi effettuata secondo un metodo approvato dal Ministero o sulla base dei consumi osservati in 3 anni. Oltre a questa stima, la diagnosi include anche raccomandazioni tecniche che permettono all'acquirente, al proprietario o all'inquilino di conoscere le misure più efficaci per risparmiare energia.
Naturalmente, il consumo effettivo degli edifici dipende molto direttamente dalle condizioni d'uso e dalla temperatura effettiva del riscaldamento; queste stime non possono quindi costituire una garanzia contrattuale, ma permettono un confronto oggettivo della qualità delle abitazioni e degli edifici messi in vendita o in affitto.

Regolamento :

Queste valutazioni del rendimento energetico sono obbligatorie per la vendita di ogni immobile o edificio (con alcune eccezioni) nella Francia metropolitana dal 1° novembre 2006 e per la firma di contratti di locazione dal 1° luglio 2007.

A partire da tali date, i risultati di tali diagnosi devono essere messi a disposizione, dal venditore o dal locatore, anche a qualsiasi potenziale acquirente o locatario che ne faccia richiesta, non appena l'immobile o parte dell'immobile viene messo in vendita o in locazione.

La fornitura di questa etichetta energetica è estesa alla consegna di nuovi edifici per i quali la licenza edilizia è stata depositata dopo il 1o luglio 2007.

Dal 1° GENNAIO 2011, l’ esposizione in vetrina e su tutti i mezzi pubblicitari (giornali e siti web) è ugualmente OBBLIGATORIA.

Gli annunci immobiliari pubblicati devono menzionare la classe di rendimento energetico (indicazione di una lettera che varia da A a G, risultato dell'ECD), preceduta dalla dicitura "Classe energetica:". ad esempio: Classe energetica: E.

Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi dei professionisti.
Nel caso in cui il rendimento energetico non sia indicato nell'annuncio immobiliare, le disposizioni di diritto comune si applicano sia in materia civile che penale. Ad esempio: annullamento dell'atto o riduzione del prezzo di vendita, multa di 37500 €, ecc.

 

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